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Le Agevolazioni Fiscali

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

INDICE INTRODUZIONE 1. L’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA Associazioni e società sportive dilettantistiche L’iscrizione al CONI I primi adempimenti fiscali 2. IL REGIME FISCALE AGEVOLATO In cosa consiste Le condizioni per accedere Come fare la scelta 3. LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE SUL REDDITO Imposte dirette Irap Le attività considerate non commerciali 4. LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE INDIRETTE L’Iva L’imposta di registro L’imposta di bollo Le tasse di concessione governativa 5 6 6 8 8 10 10 11 12 14 14 15 16 18 18 20 20 20

5. I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI: IL TRATTAMENTO FISCALE 21 Le imposte sui compensi agli sportivi 21 Le somme corrisposte agli amministratori 23 6. I BENEFICI SUI FINANZIAMENTI RICEVUTI Le sponsorizzazioni La raccolta dei fondi 7. LE DICHIARAZIONI FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE Il modello UNICO Il modello 770 8. LE AGEVOLAZIONI PER CHI SOSTIENE LE ASSOCIAZIONI La detrazione irpef per iscrizione e abbonamento alle associazioni sportive Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche Le erogazioni delle società ed enti 9. PER SAPERNE DI PIÙ 25 25 26 28 28 28 30 30 31 32 33

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INTRODUZIONE

Negli ultimi anni l’attività sportiva dilettantistica ha ricevuto particolare attenzione da parte del legislatore. Infatti, oltre all’introduzione di norme di carattere civilistico, finalizzate a dare certezza giuridica all’associazionismo sportivo, numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro attività. Così, oggi un ente sportivo dilettantistico, indipendentemente dalle sue dimensioni, può contare su una gestione fondata secondo regole predeterminate e, allo stesso tempo, sotto il profilo tributario, può fruire di rilevanti agevolazioni. Anche nell’ultima Legge Finanziaria per il 2007 non mancano disposizioni dirette a favorire lo sviluppo delle discipline sportive. Per promuovere la pratica sportiva tra i bambini e i giovani dai 5 ai 18 anni, è stata infatti prevista la possibilità di detrarre dall’Irpef nella misura del 19 per cento le spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, è stata prevista una riduzione del 50 per cento dei canoni sulle concessioni demaniali marittime accordate alle società sportive dilettantistiche, purché queste non abbiano scopo di lucro e risultino iscritte alle rispettive Federazioni sportive nazionali. Nella presente guida sarà tracciato un quadro sintetico delle disposizioni tributarie che le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute ad osservare, ponendo in particolar modo l’attenzione sugli aiuti e sugli incentivi fiscali introdotti in loro favore.

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1. L’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica”(con o senza personalità giuridica) sia sotto la forma di “società sportiva dilettantistica”. Quest’ultima può essere costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro.

ATTENZIONE
In presenza di determinate condizioni, le associazioni dilettantistiche possono assumere la qualifica di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE La costituzione di associazioni o società sportive dilettantistiche comporta la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto. Riguardo alla forma, la costituzione dell’associazione sportiva dilettantistica può avvenire per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata. Per la costituzione delle società sportive di capitale e delle società cooperative senza scopo di lucro è previsto invece l’obbligo dell’atto pubblico. Nell’atto costitutivo sono indicati, tra l’altro: • la denominazione sociale; • la sede legale; • i dati dei soci fondatori

Con riferimento alla denominazione sociale, è obbligatorio indicare insieme alla stessa anche la finalità sportiva dilettantistica.

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Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche sono le seguenti: • la denominazione • l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; • l’attribuzione della rappresentanza legale; • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; • l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; • modalità di scioglimento dell’associazione o della società; • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. Per le società sportive di capitali, è previsto altresì: • il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva; • l’obbligo di osservare le disposizioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e i regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi.

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L’ISCRIZIONE AL CONI Ogni anno il CONI è tenuto a trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate, l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi (ex art.7 D.L n.136. del 28 maggio 2004). Il CONI rappresenta l’organismo cui sono state affidate l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva.
Sul sito internet del Coni (www.coni.it) è possibile consultare il Registro nazionale per vedere quali associazioni e società sportive hanno e ettuato la registrazione

I PRIMI ADEMPIMENTI FISCALI Il primo adempimento fiscale coincide con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto all’Ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa (168 euro + diritti di segreteria). Entro 30 giorni dalla data di costituzione va poi comunicato l’inizio attività e presentata la richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA (o del codice fiscale se la società intende svolgere solo attività non commerciali). Per effettuare tali adempimenti si utilizza il Modello AA7/8 (messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet, www.agenziaentrate.gov.it) al quale va allegata una copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione.

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Il Modello AA7/8 può essere presentato: • direttamente ad uno qualsiasi degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, in duplice copia; • in unico esemplare, mediante raccomandata postale da inviare ad uno qualsiasi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del Presidente; • in via telematica, direttamente dal richiedente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica.

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2. IL REGIME FISCALE AGEVOLATO

Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. E’ possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la determinazione dell’Iva che per le imposte dirette.

IN COSA CONSISTE Le agevolazioni previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva. In particolare, le agevolazioni prevedono: • la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività); • un sistema forfetario di determinazione dell’Iva; • l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili); • l’esonero dalla redazione dell’inventario; • l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio - Tv e pubblicità). I libri da tenere Ai fini Iva le associazioni sportive dilettantistiche devono istituire solo il registro previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente (art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 544 del 1999).

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I libri sociali da tenere sono due: il libro soci e il libro verbali assemblee. Nel primo occorre annotare i dati dei soci (fondatori, ordinari e quelli che compongono il Consiglio direttivo); nel secondo devono risultare tutti i verbali delle assemblee.

DA COSA SI È ESONERATI

tenuta delle scritture contabili presentazione della dichiarazione IVA emissione scontrini e/o ricevute fiscali conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto annotare i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio d’attività commerciali versare trimestralmente l’Iva tenere il libro soci e il libro verbali assemblee presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali) e il Modello 770, nei casi in cui è previsto

COSA È OBBLIGATORIO

LE CONDIZIONI PER ACCEDERE Il regime agevolato può essere adottato dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle relative sezioni, in possesso di determinati requisiti soggettivi (vedi schema sotto) e a condizione che si verifichi un preciso presupposto oggettivo. E’ necessario, infatti, che nel periodo d’imposta precedente siano stati conseguiti dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro. In particolare, ai fini dell’opzione per l’applicazione del regime agevolato, valgono i seguenti criteri • i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) devono aver conseguito nell’anno solare precedente proventi non superiori a 250.000 euro; • i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad es. 1° luglio – 30 giugno) devono aver conseguito proventi non superiori a 250.000 euro nel periodo d’imposta precedente; • le associazioni di nuova costituzione, devono rapportare il limite massimo dei proventi, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell’esercizio, computandolo a giorni.

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Anche le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopi di lucro possono determinare il reddito in maniera forfetaria secondo il regime della legge 16 dicembre 1991 n.398. È necessario, ovviamente, rispettare i limite massimo dei proventi (250.000 euro) realizzati nell’esercizio di attività commerciali.

Le società e le associazioni di nuova costituzione possono scegliere tale regime se prevedono che nello stesso anno di costituzione conseguiranno proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore al citato limite. In questo limite occorre tener conto dei ricavi, delle sopravvenienze attive e dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l’esercizio dell’attività commerciale. Non si considerano, invece, le indennità percepite per la preparazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica.

COME FARE LA SCELTA L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. In sostanza, la scelta di un regime, piuttosto che di un altro, dipende esclusivamente dalla sua attuazione concreta sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.

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Questo principio si applica anche con riferimento all’opzione per la determinazione forfetaria dell’Iva e del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche.
Per comportamento concludente si intende l’effettuazione da parte del contribuente di una serie di adempimenti che presuppongono chiaramente la scelta di un determinato regime opzionale. Le disposizioni tributarie lo ammettono, sempre che vi siano i presupposti soggettivi ed oggettivi per avvalersi del regime scelto. Un esempio di comportamento concludente è quello di un contribuente che, pur non avendolo comunicato, decide di versare l’Iva trimestralmente anziché mensilmente. Ebbene, i pagamenti effettuati con le regole e alle scadenze stabilite per coloro che versano con tale periodicità rappresentano il comportamento concludente.

L’opzione ha valore fino a quando non viene revocata ma, una volta fatta, è vincolante per un periodo di cinque anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario. In sostanza, quando si verifica questa ipotesi, si dovranno considerare, sia per l’Iva che per le imposte sui redditi, due differenti periodi soggetti a diversi regimi tributari: • nel primo (dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite), si applicherà il regime agevolato; • nel secondo (dal mese successivo all’avvenuto superamento del limite fino alla fine del periodo d’imposta), si applicherà il regime tributario ordinario sia per determinare il reddito che per l’assolvimento dell’Iva e degli adempimenti contabili. I soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, se intendono effettuare l’opzione, devono comunicarla all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, con le modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale Iva (quadro VO della dichiarazione Iva). L’opzione è comunicata, inoltre, alla SIAE prima dell’inizio dell’anno solare nel quale si intende fruire del regime agevolato.

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3. LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE SUL REDDITO
IMPOSTE DIRETTE Gli enti di tipo associativo, di cui fanno parte anche le associazioni sportive dilettantistiche, sono assoggettate, in linea di principio, alla disciplina generale degli enti non commerciali. Gli enti non commerciali determinano il reddito in maniera forfetaria, applicando al totale dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali un coefficiente di redditività variabile a seconda dell’attività svolta e dell’ammontare dei ricavi conseguiti (vedi tabella). Per le associazioni che invece scelgono il regime fiscale agevolato contenuto nella legge 16 dicembre 1991 n. 398, è stato individuato un coefficiente ancora più favorevole. Esse, infatti, determinano il reddito sempre in maniera forfetaria, ma applicando ai proventi di natura commerciale un coefficiente di redditività molto più basso (3 per cento). Al reddito così determinato vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali. Non si tiene conto, invece, delle indennità percepite per la formazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica.
ATTENZIONE
I proventi commerciali conseguiti nello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti dalla raccolta fondi (vedi capitolo 6) non concorrono a formare il reddito imponibile no ad un importo complessivo di 51.645,69 euro per periodo d’imposta e per un massimo di 2 eventi all’anno

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO: I RICAVI TASSABILI
REGIME AGEVOLATO (LEGGE 398/91) RICAVI DERIVANTI DA attività istituzionale NON TASSABILI
REGIME FORFETARIO ENTI NON COMMERCIALI

prestazione di servizi altre attività

15% fino a 15.493,71 25% oltre 15.493,71 e fino a 309.874,14 10% fino a 25.822,84 15% oltre 25.822,84 e fino a 516.456,90

RICAVI DERIVANTI DA attività commerciale, spettacoli sportivi, sponsorizzazioni, diritti riprese televisive o trasmissioni radiofoniche TASSABILE il 3%

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In ogni caso, le associazioni sportive, anche se svolgono per la maggior parte del periodo d’imposta attività commerciale, non possono mai perdere la qualifica di “ente non commerciale”. Pertanto, anche quando non disporranno della facoltà di usufruire delle agevolazioni della legge n. 398 del 1991, potranno sempre determinare il reddito in maniera forfetaria con i coefficienti previsti per gli enti non commerciali. Questo non vale per le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali che, anche se non perseguono il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale. Nei loro confronti, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali. IRAP L’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un tributo dovuto da imprese e professionisti il cui gettito è attribuito alle Regioni per coprire le spese dell’assistenza sanitaria. Il valore della produzione (che rappresenta la base imponibile su cui si determina l’imposta) è diverso a seconda che l’associazione svolga solo attività istituzionale o anche attività di natura commerciale. • Nel primo caso, è dato dalla somma di: – retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati; – compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente. L’ente sportivo che ha sostenuto tali costi ha l’obbligo di compilare ed inviare la dichiarazione Irap (Modello UNICO - Enti Non Commerciali) ai soli fini dell’imposta. • Le associazioni che svolgono attività istituzionale e commerciale, che hanno scelto il regime fiscale agevolato, calcolano la base imponibile Irap sommando al reddito ottenuto ai fini Ires (applicando cioè il coefficiente di redditività del 3 per cento sui proventi commerciali conseguiti) i seguenti costi non deducibili ai fini Irap: – le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati; – i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale; – gli interessi passivi.

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Una volta determinata la base imponibile, per determinare l’ammontare dell’Irap dovuta si applicherà la percentuale del 4,25 per cento (o altra aliquota prevista da legge regionale). Il reddito imponibile e l’ammontare dell’imposta dovuta dovranno essere dichiarati presentando il Modello UNICO - Enti Non Commerciali. Le agevolazioni nel pagamento dell’Irap consistono essenzialmente in deduzioni dalla base imponibile. In particolare, non concorrono a determinare il valore della produzione: • i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; • le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione lavoro; • i compensi, i premi, i rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a sportivi dilettanti.
LA BASE IMPONIBILE IRAP PER LE ASSOCIAZIONI CON ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E COMMERCIALE
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSI A COLLABORATORI E LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI PROVENTI COMMERCIALI CONSEGUITI (nella misura del 3% CONTRIBUTI INAIL

+
INTERESSI PASSIVI (per le associazioni che svolgono anche attività commerciale)

-

SPESE APPRENDISTI, DISABILI E DIPENDENTI CFL

I compensi, premi, indennità a sportivi dilettanti non concorrono alla determinazione della base imponibile irap.

LE ATTIVITÀ CONSIDERATE “NON COMMERCIALI” Le associazioni sportive dilettantistiche possono considerare “non commerciali”, con i conseguenti vantaggi fiscali, determinate attività rese nell’ambito della vita associativa, a condizione, però, che abbiano redatto l’atto costitutivo e lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e che in essi siano presenti ulteriori clausole (articolo 148, comma 8, del TUIR) rispetto a quelle indicate nel capitolo 2.

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Tra queste:
– il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione; – l’obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità; – l’obbligo di redazione di un rendiconto annuale economico e finanziario; – l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Ad esempio, non si considera mai “commerciale” l’attività svolta nei confronti dei propri associati in conformità agli scopi istituzionali
A prescindere dal rispetto delle citate clausole, le quote o contributi associativi incassati non concorrono a formare il reddito dell’ente.

In ogni caso, si considera di natura commerciale l’attività resa dietro corrispettivi specifici. E’ prevista una deroga a tale principio in base alla quale non vengono considerate di natura commerciale (e quindi non sono tassabili) le operazioni svolte in conformità allo statuto e in attuazione del fine istituzionale dell’ente, anche se comportano prestazioni dietro corrispettivi specifici. Inoltre, con un’ulteriore deroga il legislatore ha previsto che la cessione di pubblicazioni anche a terzi non soci dietro corrispettivo non è considerata commerciale se le stesse vengono cedute, prevalentemente, agli associati. Vi sono delle attività considerate comunque oggettivamente commerciali. Tra esse: – cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; – erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore; – gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; – gestione di spacci aziendali e di mense; – somministrazione di pasti; – prestazioni di trasporto e di deposito; – organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici; – prestazioni alberghiere e di alloggio; – prestazione di servizi portuali ed aeroportuali; – telecomunicazioni e radiodiffusioni; – pubblicità commerciale.

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4. LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE INDIRETTE
L’IVA

L’Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) è il tributo che colpisce la parte di incremento di valore che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore finale. Un’impresa determina l’imposta, generalmente, detraendo l’importo pagato sugli acquisti da quello incassato sui ricavi.
IVA A DEBITO O A CREDITO = Iva su cessioni - Iva sugli acquisti Per le associazioni sportive dilettantistiche l’Iva ammessa in detrazione è quella relativa agli acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività commerciale, purché siano soddisfatte alcune condizioni. In particolare occorre: • conservare tutti i documenti di acquisto; • che i beni o i servizi acquistati o importati siano inerenti all’attività d’impresa; • che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata rispetto a quella istituzionale; • che la contabilità sia tenuta, anche in relazione all’attività istituzionale, in modo corretto e trasparente. Il regime speciale di determinazione dell’Iva Sono previsti due regimi forfetari di determinazione dell’Iva, a seconda del volume dei ricavi conseguiti: • il regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991 per le associazioni che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali in misura inferiore al limite di 250.000 euro.

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Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto il regime fiscale agevolato determinano l’imposta sul valore aggiunto in modo forfetario, e cioè applicando le seguenti percentuali sui proventi conseguiti: – 50 per cento dell’Iva a debito sui proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali; – 90 per cento dell’Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni; – 2/3 dell’Iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica. L’Iva a debito si versa con periodicità trimestrale con il modello F24 senza maggiorazione dell’1 per cento e non c’è l’obbligo per l’associazione di presentare la dichiarazione Iva annuale. • il regime forfetario previsto per le attività spettacolistiche, per le associazioni con volume d’affari annuo fino a 25.822,84 euro. In questo caso la base imponibile viene determinata nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, senza poter operare la detrazione analitica dell’imposta assolta sugli acquisti. In presenza di più attività, per l’applicazione di questo regime forfetario va considerato solamente il volume d’affari derivante dalle attività spettacolistiche. L’IVA SUI PROVENTI DELLE ASSOCIAZIONI IN REGIME AGEVOLATO (LEGGE N. 398/91)

PROVENTI DERIVANTI DA attività istituzionale attività commerciale spettacoli sportivi Sponsorizzazioni diritti riprese televisive o trasmissioni radiofoniche

IMPONIBILITÀ IVA NO al 50% al 90% per 2/3

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L’IMPOSTA DI REGISTRO Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche (come quelli delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI riguardanti lo svolgimento dell’attività sportiva) sono assoggettati all’imposta di registro in misura fissa, pari a 168 euro. L’IMPOSTA DI BOLLO Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono versare l’imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti (o copie), estratti, certificazioni e attestazioni da loro poste in essere o richieste. Tale imposta è di euro 1,81 solo su documenti con valore maggiore di euro 77,47. Non sono inoltre esentati dal pagamento dell’imposta di bollo per le quietanze emesse per la riscossione e per il versamento delle quote e dei contributi associativi (ad esempio per le quote sociali o per la partecipazione ai corsi ed alle attività sociali). L’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo è invece prevista per le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. LE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA Sono esentati dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche. LE AGEVOLAZIONI SULLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

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5. I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI: IL TRATTAMENTO FISCALE

Le associazioni sportive dilettantistiche per realizzare un evento sportivo, generalmente, si avvalgono delle prestazioni di sportivi (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori) per le quali erogano compensi, premi, rimborsi e indennità. Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata. Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l’incremento delle razze equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei “redditi diversi”.
Anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestio“redditi diversi”.

”. di natura non professionale in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono nale

Per poter considerare “redditi diversi” queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo). Ad esempio, non si possono considerare redditi diversi quelli corrisposti ad un arbitro dilettante quando dirige una gara professionistica né i compensi corrisposti ad un’atleta professionista se partecipa ad un evento sportivo dilettantistico. LE IMPOSTE SUI COMPENSI AGLI SPORTIVI I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di 7.500 euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li percepisce il tetto di euro 7500 è in capo al singolo percipiente.

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Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all’aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all’Irpef . Tale ritenuta si effettua: • a titolo d’imposta, se la somma corrisposta è compresa tra 7.501 e 28.158,28 euro; • a titolo d’acconto, se superiore a 28.158,28. Questo significa che, nel primo caso, la persona che ha percepito il compenso è stata tassata definitivamente e non pagherà sul compenso ricevuto altre imposte ma dovrà considerare questo importo per la determinazione dell’aliquota irpef su altri eventuali redditi che dovrà presentare in dichiarazione. Nel secondo caso, viceversa, ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l’importo ricevuto e la ritenuta subita. Gli sportivi che in un periodo d’imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef.
Possono fruire del medesimo trattamento fiscale agevolato anche coloro che all’interno dell’associazione si occupano in maniera non professionale della parte amministrativa e contabile. Sono escluse dall’imponibile e, pertanto, non vanno assoggettate a ritenuta Irpef, le indennità chilometriche e i rimborsi delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute dallo sportivo per prestazioni effettuate al di fuori del Comune di residenza.

ATTENZIONE

LA RITENUTA IRPEF SUI COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI

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LE SOMME CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI I compensi per l’attività svolta La tassazione delle somme che le associazioni pagano ai loro amministratori dipende non solo dal tipo di rapporto intercorrente tra associazione e amministratore, ma anche dall’attività abitualmente esercitata da quest’ultimo. In particolare: • se l’amministratore svolge l’attività con rapporto di collaborazione cordinata e continuativa , il compenso percepito costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In questo caso l’associazione deve effettuare una ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti, come farebbe per un lavoratore dipendente; • se l’attività di amministrazione è svolta da liberi professionisti (commercialisti, ragionieri, eccetera), i compensi pagati rientrano tra i redditi di lavoro autonomo e l’associazione applicherà la ritenuta prevista per tale tipo di reddito. I rimborsi spese Si tratta in sostanza di somme concesse all’amministratore quando per svolgere il suo mandato è costretto a recarsi in un comune diverso da quello della sede di lavoro. Sono previste tre diverse forme di rimborsi: • il rimborso forfetario (o indennità di trasferta), che è quello per il cui pagamento non occorrono giustificativi di spesa; il rimborso pagato non è soggetto a tassazione fino a 46,48 euro per giorno se la trasferta è in Italia, fino a 77,47 euro per le trasferte all’estero. In questi importi non si considerano le spese di viaggio e di trasporto. Se si fruisce gratuitamente di alloggio o di vitto, i limiti indicati prima sono ridotti di 1/3 (di 2/3 nel caso in cui si usufruisca sia di alloggio che di vitto). Tale trattamento si applica solo per lavoratori dipendenti. • il rimborso analitico, che è quello completamente escluso da tassazione, purché debitamente documentato con i giustificativi di spesa, e riguarda le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Eventuali rimborsi di spese di viaggio riconosciuti per raggiungere la sede di lavoro partendo dalla propria residenza sono da considerarsi reddito imponibile, anche se l’abitazione si trova in un altro Comune.
• il rimborso misto, che comprende sia l’indennità di trasferta che il rimborso delle spese documentate.

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Altre indennità Può accadere che l’associazione rimborsi all’amministratore una somma forfetaria quando per le trasferte egli utilizzi il mezzo proprio di trasporto (la cosiddetta indennità chilometrica). Questa somma non è soggetta a tassazione fino ad un determinato importo che varia a seconda del mezzo che si utilizza. Le tabelle contenenti questi importi, cui far riferimento, sono annualmente stabilite dall’ACI. La parte eccedente costituisce reddito imponibile. L’indennità corrisposta deve invece essere tassata quando la trasferta è effettuata nell’ambito del territorio comunale. IL RIMBORSO SPESE ALL’AMMINISTRATORE

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6. I BENEFICI SUI FINANZIAMENTI RICEVUTI

Per il sostenimento della loro attività le società e gli enti che operano nel settore dilettantistico hanno di frequente la necessità di ricorrere a finanziamenti che possono provenire sia da persone fisiche (privati o titolari di partita Iva) che da persone giuridiche. Vediamo allora le principali disposizioni riguardanti due diverse forme di finanziamento: le sponsorizzazioni e la raccolta dei fondi. LE SPONSORIZZAZIONI La sponsorizzazione è il mezzo (o accordo) attraverso cui una parte (sponsor), per avere notorietà pubblica, eroga mezzi economici all’altra parte (sponsorizzato) che si impegna ad effettuare determinate prestazioni per far sì che si realizzi questo ritorno di immagine (pubblicità). Imposte dirette Per l’associazione sportiva che riceve il finanziamento, i proventi derivanti dalla sponsorizzazione concorrono alla formazione del reddito. Queste somme, comunque, rientrano nelle disposizioni relative alla “decommercializzazione” dei proventi (vedi capitolo 3), solo se nel limite di 51.645,69 euro e nel rispetto delle seguenti condizioni: • deve trattarsi di proventi percepiti nello svolgimento di attività commerciale connessa allo scopo dell’associazione; • l’associazione sportiva deve essere stata riconosciuta da una Federazione sportiva nazionale e/o da un Ente di promozione sportiva e deve aver optato per il regime tributario agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991; • non deve essere superiore a due il numero di eventi da cui derivano i proventi. Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato (vedi capitolo 2) sottoporranno a tassazione forfetaria, allo stesso modo dei proventi commerciali percepiti, anche i proventi delle sponsorizzazioni.

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Per lo sponsor
Ai fini delle imposte dirette, le somme erogate da un contribuente che produce reddito d’impresa sono assimilate, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, alle spese di pubblicità. L’eccedenza, se riconducibile a spese di rappresentanza, ha un trattamento fiscale diverso.

Iva Anche per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto le sponsorizzazioni sono considerate sempre come attività commerciale, a prescindere dal soggetto che la pone in essere. Pertanto, per le stesse, occorre rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva. In ogni caso, è sempre possibile usufruire delle agevolazioni della legge n. 398 del 1991, qualora si scelga il regime fiscale agevolato previsto dalla stessa normaper lo sponsor. Per lo sponsor
Le cessioni di beni prodotti o commercializzati dallo sponsor sono imponibili con applicazione dell’aliquota d’imposta relativa ai beni ceduti.

LA RACCOLTA DEI FONDI Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato (vedi capitolo 2) possono usufruire di un regime fiscale agevolato per la raccolta dei fondi. Più precisamente, i fondi che le associazioni si assicurano attraverso le raccolte pubbliche non concorrono a formare il reddito delle stesse e, pertanto, sono esenti da imposte. Per fruire dell’agevolazione occorre però che l’evento nel corso del quale avviene la raccolta sia: • occasionale; • pubblico; • concomitante con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni.

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Inoltre, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni: 1. il numero di eventi durante un periodo d’imposta non può essere superiore a due; 2. il limite massimo dei fondi raccolti nell’anno non deve superare l’importo di 51.645,69 euro. Per ogni raccolta di fondi, l’associazione deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta, un rendiconto con l’indicazione delle entrate e delle spese relative ad ogni manifestazione effettuata e una relazione illustrativa. LA TASSAZIONE DEI PROVENTI CONSEGUITI ATTRAVERSO LA RACCOLTA FONDI
RACCOLTA FINO a 51.645,69 euro NON OLTRE 2 EVENTI PER ANNO RACCOLTA SUPERIORE a 51.645,69 euro non imponibili per Iva e Imposte dirette imponibili per le Imposte dirette i proventi oltre il limite non imponibili ai fini Iva

OLTRE 2 EVENTI PER ANNO

non imponibili i proventi dei primi due eventi imponibili (anche per Iva) i proventi ricavati dalle manifestazioni successive (anche se le prime due non hanno superato i 51.645,69 euro)

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7. LE DICHIARAZIONI FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
IL MODELLO UNICO Le associazioni sportive dilettantistiche che in un esercizio hanno svolto attività commerciale, devono presentare un modello unificato che include più dichiarazioni fiscali (redditi, Irap, Iva, sostituti d’imposta): il Modello UNICO – Enti non commerciali ed equiparati. Il modello con le relative istruzioni per la compilazione (cui si rinvia per conoscere modalità e termini di presentazione) può essere prelevato gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www. agenziaentrate.gov.it). Esso contiene i quadri da utilizzare per la determinazione del reddito e delle imposte dell’esercizio, per l’esposizione di versamenti e compensazioni, per le richieste di rimborsi. IL MODELLO 770 L’obbligo di presentare il modello 770 scatta nel caso in cui l’associazione abbia corrisposto in un periodo d’imposta somme a titolo di: • indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese, premi e compensi per l’esercizio diretto dell’attività sportiva; • compensi per collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale; • compensi agli amministratori; • retribuzioni ai dipendenti.

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In questi casi l’associazione sportiva assume la veste di sostituto d’imposta e ha l’obbligo: • di rilasciare (entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui i compensi sono stati corrisposti) ai destinatari delle somme una certificazione annuale in cui sono riepilogati gli importi pagati e le ritenute operate; • di predisporre e trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il modello 770. La dichiarazione dei sostituti d’imposta è costituita da due modelli: il Modello 770/Semplificato e il Modello 770/Ordinario. In relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell’anno, l’associazione deve compilare e presentare uno o entrambi i modelli.

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8. LE AGEVOLAZIONI PER CHI SOSTIENE LE ASSOCIAZIONI

Il legislatore fiscale ha pensato anche ad una forma di sostegno indiretto delle associazioni che promuovono la pratica sportiva. Ha previsto, infatti, agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche. LA DETRAZIONE IRPEF PER ISCRIZIONE E ABBONAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE Al fine di sostenere e incentivare la pratica sportiva dilettantistica, la legge finanziaria per il 2007 ha introdotto la possibilità di detrarre dall’Irpef una parte delle spese sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento dei ragazzi e dei giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico. La detrazione è pari al 19% delle somme pagate a partire dall’anno 2007 e va calcolata su un importo massimo di 210 euro l’anno. Con il decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 marzo 2007, sono state definite le regole per usufruire dell’agevolazione fiscale. Anzitutto, sono state individuate le associazioni e le strutture sportive che promuovono la pratica sportiva dilettantistica. In particolare, si tratta: • delle società e associazioni sportive dilettantistiche (indicate dall’articolo 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289) che nella propria denominazione sociale indicano la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica; • delle palestre, delle piscine e delle altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, comunque organizzati, che esercitano

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pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica. Si comprendono anche gli impianti polisportivi gestiti da soggetti giuridici, pubblici o privati, diversi dalle società ed associazioni sportive. In sostanza, la detrazione è ammessa anche nel caso di iscrizione a impianti sportivi di soggetti giuridici privati, quali imprenditori singoli, società di persone, società di capitali. Il decreto, inoltre, indica le modalità di pagamento e i requisiti che deve possedere la certificazione della spesa. Per fruire della detrazione la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, da cui devono risultare i seguenti elementi: • i dati della ditta, denominazione o ragione sociale e sede legale, ovvero, se persona fisica, nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale; • la causale del pagamento; • l’attività sportiva esercitata; • l’importo pagato per la prestazione resa; • i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e codice fiscale della persona che effettua il pagamento. Si ricorda che si potrà fruire per la prima volta della nuova detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi che le persone fisiche presenteranno nel 2008 (per tutte le spese sostenute nell’anno 2007). Le ricevute e le certificazioni dei pagamenti effettuati non vanno allegati alla dichiarazione ma conservati ed esibiti su richiesta dell’Agenzia delle Entrate. LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall’Irpef del 19 per cento. La detrazione, che va fatta valere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO), va calcolata su un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ogni periodo d’imposta. Qualunque sia la somma erogata, per fruire dell’agevolazione il versamento deve essere eseguito tramite banca, posta, carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all’associazione

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destinataria. La documentazione comprovante l’effettuazione delle erogazioni liberali non va allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata dal contribuente ed esibita, se richiesta, agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate. L’agevolazione spetta anche quando l’erogazione è effettuata in favore di società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
ATTENZIONE Nel caso in cui l’associazione abbia assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale): • si possono dedurre le liberalità in denaro o in natura erogate nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; • è prevista una detrazione dall’Irpef nella misura del 19 per cento da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro per le erogazioni liberali; • inoltre, i contribuenti possono decidere, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, di destinare alle associazioni sportive dilettantistiche il 5 per mille dell’IRPEF dovuta.

LE EROGAZIONI DELLE SOCIETÀ ED ENTI La detrazione prevista per le persone fisiche (19 per cento su un importo massimo di 1.500 euro per periodo d’imposta) può essere fruita anche dalle società e dagli enti commerciali e non. Riguardo alle modalità di versamento valgono le stesse regole previste per le persone fisiche (banca, posta, carte di credito).
ATTENZIONE Nel caso in cui l’associazione abbia assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), si possono dedurre le liberalità in denaro o in natura erogate nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.In alternativa a questa deduzione, è possibile dedurre dal reddito di impresa un . importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato

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9. PER SAPERNE DI PIÙ
• Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641 - art. 13/bis • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 - tabella art. 27-bis • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi) • Legge 16 dicembre 1991 n. 398 • Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 - art. 1/9 • Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 - art. 11, 17 • Legge 13 maggio 1999 n. 133 - articolo 25 • Decreto interministeriale 10 novembre 1999 (G . U. n. 275 del 23 novembre 1999) • Decreto Ministeriale 26 novembre 1999 n. 473 • Legge 21 novembre 2000 n. 342 - art. 37 • Decreto legge 28 maggio 2004 n. 136 - art. 7 • Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003), art. 5, 90 • Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, commi 251 e 319 • Decreto 28 marzo 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive

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• Circolare del Ministero delle Finanze del 12 maggio 1998 n. 124 • Circolare del Ministero delle Finanze del 27 agosto 1998 n. 209 • Circolare del Ministero delle Finanze del 6 dicembre 1999 n. 231 • Circolare del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 n. 247/E • Circolare del Ministero delle Finanze dell’8 marzo 2000 n. 43/E • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2001 n. 34/E • Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2003 n. 21/E • Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2003 n. 34/E • Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2003 n. 15/E • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2003 n. 94 • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2004 n. 86 • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 3 giugno 2005 n. 74 • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11 luglio 2005 n. 88/E • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2006 n. 63/E • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2006 n. 123/E • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2007 n. 9/E • Istruzioni per la compilazione del Modello UNICO - Enti non commerciali ed equiparati t Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it

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